Regolamento IMU
Venerdì 23 Novembre 2012 08:22
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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
(art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge 22 dicembre 2011, n. 214)
Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore
INDICE:
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
• Titolo I - ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
ART. 2 CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
ART. 3 ABITAZIONE A DISPOSIZIONE
• Titolo II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE
ART. 4 RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
ART. 5 DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI
ART. 6 RIDUZIONE
ART. 7 ESENZIONI E RIDUZIONE PER TERRENI AGRICOLI ART. 7
ART. 8 IMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI
ART. 9 AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI
• Titolo III – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
ART. 10 VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE
ART. 11 ATTIVITA’ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI
ART. 12 RIMBORSI E COMPENSAZIONI
ART. 13 ATTIVITA’ DI RECUPERO
ART. 14 INCENTIVI PER L’ ATTIVITA’ DI CONTROLLO
ART. 15 VERSAMENTI MINIMI
ART. 16 DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI
ART. 17 PAGAMENTO E DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO
ART. 18 RISCOSSIONE COATTIVA
• Titolo IV – DISPOSIZIONE FINALI
ART. 19 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) introdotta dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
Titolo I - ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI
ART. 2 CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
1. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, viene equiparata all’abitazione principale e quindi scontano il regime fiscale agevolato per esse previsto:
a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
b) si considera, inoltre, direttamente adibita ad abitazione principale anche
l'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504), purché questi non sia titolare del diritto di proprietà od altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione sito nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE).
2. Allo stesso regime dell’abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell’abitazione principale.
ART. 3 ABITAZIONE A DISPOSIZIONE
1. Ai fini dell’applicazione delle aliquote dell’imposta municipale propria, s’intende per “abitazione a disposizione” (o “seconda casa” o “abitazione posseduta in aggiunta all’abitazione principale”) l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) che risulti:
a) non utilizzata come dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, sia quest’ultima posseduta in proprietà, in locazione o in comodato;
b) non rientrante nelle ipotesi di abitazione principale previste dalla disciplina vigente.
2. Allo stesso regime dell’abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell’abitazione principale.
Titolo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE
Art. 4 RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI
Ai fini dell'imposta municipale propria la base imponibile e' ridotta del 50 per cento:
a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:
1) l’inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);
2) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457
3) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l’ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.
2. A puro titolo esemplificativo l’inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:
a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
d) edifici che non siano più compatibili all’uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.
3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:
a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell’immobile;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
5. Fermo restando l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall’ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all’Ufficio tributi del Comune.
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