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Regolamento IMU

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Regolamento IMU
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REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE 
DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

(art. 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e art. 13, decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in Legge 22 dicembre 2011, n. 214)

Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore

 

INDICE:

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

• Titolo I - ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 2 CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

ART. 3 ABITAZIONE A DISPOSIZIONE


• Titolo II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE

ART. 4 RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

ART. 5 DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI

ART. 6  RIDUZIONE

ART. 7   ESENZIONI E RIDUZIONE PER TERRENI AGRICOLI  ART. 7

ART. 8 IMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

ART. 9 AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

 

• Titolo III – STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

ART. 10  VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

ART. 11 ATTIVITA’ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI

ART. 12  RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ART. 13  ATTIVITA’ DI RECUPERO

ART. 14 INCENTIVI PER L’ ATTIVITA’ DI CONTROLLO

ART. 15 VERSAMENTI MINIMI

ART. 16 DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

ART. 17 PAGAMENTO E DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

ART. 18 RISCOSSIONE COATTIVA

 

• Titolo IV – DISPOSIZIONE FINALI

ART. 19 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART. 1  AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’applicazione dell’imposta municipale propria (I.M.U.) introdotta dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

 

Titolo I - ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART. 2 CASI DI ASSIMILAZIONE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE

1. In aggiunta alle ipotesi di abitazione principale espressamente previste dalla legge, viene equiparata all’abitazione principale e quindi scontano il regime fiscale agevolato per esse previsto:

a) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

b) si considera, inoltre, direttamente adibita ad abitazione principale anche
l'abitazione del coniuge non assegnatario della casa coniugale, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.(art. 6, comma 3-bis del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504), purché questi non sia titolare del diritto di proprietà od altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione sito nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE).

2. Allo stesso regime dell’abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell’abitazione principale.

 

ART. 3 ABITAZIONE A DISPOSIZIONE

1. Ai fini dell’applicazione delle aliquote dell’imposta municipale propria, s’intende per “abitazione a disposizione” (o “seconda casa” o “abitazione posseduta in aggiunta all’abitazione principale”) l’unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A/10) che risulti:

a)   non utilizzata come dimora abituale del contribuente e dei suoi familiari, avendo gli stessi la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, sia quest’ultima posseduta in proprietà, in locazione o in comodato;

b)  non rientrante nelle ipotesi di abitazione principale previste dalla disciplina vigente.

2.  Allo stesso regime dell’abitazione di cui al comma 1 soggiacciono anche le pertinenze, nei limiti previsti dalla disciplina nazionale per le pertinenze dell’abitazione principale.

 

Titolo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BASE IMPONIBILE

Art. 4 RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

Ai fini dell'imposta municipale propria la base imponibile e' ridotta del 50 per cento:

a)    per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

per i fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, si applica a condizione che:

1) l’inagibilità o inabitabilità consista in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante e simile);

2) la fatiscenza del fabbricato non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro/risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall’articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457

3) il fabbricato non potrà essere utilizzato se non dopo l’ottenimento di nuova certificazione di agibilità/abitabilità nel rispetto delle norme edilizie vigenti in materia.

2. A puro titolo esemplificativo l’inagibilità o inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni:

a) lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

b) lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

d) edifici che non siano più compatibili all’uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell’immobile;

b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

5. Fermo restando l’obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge o di regolamento, la riduzione decorre dalla data in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità è accertato dall’ufficio tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva all’Ufficio tributi del Comune.


 

ART. 5- DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI

1. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, agevolando l’individuazione della base imponibile delle aree edificabili, la Giunta Comunale può stabilire  annualmente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.

2. La determinazione dei valori deve avvenire sulla base dei seguenti criteri:

a) individuazione di zone del territorio comunale che, tenendo conto degli elementi morfologici e territoriali, delle caratteristiche socio-economiche ed edilizie nonché delle disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, possano considerarsi omogenee;

b) rilevazione dei prezzi medi di mercato che tengano conto dei valori espressi dall’Osservatorio Immobiliare, dalle agenzie immobiliari e degli atti di trasferimento della proprietà più significativi, con particolare riferimento agli atti stipulati dal Comune;

c) determinazione di valori medi che tengano conto dell’indice di edificabilità e della destinazione d’uso consentita, nonché delle principali cause di decremento e/o incremento che incidono sulla valorizzazione delle aree.

2. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente.

3. Resta inteso che i valori approvati ai sensi del presente articolo assolvono allo sola funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile, facilitando il versamento dell’imposta, e non costituiscono in alcun modo una limitazione del potere di accertamento del comune.

ART. 6  RIDUZIONE

E’ prevista la riduzione per le seguenti tipologie:

  1. Abitazioni locate a persone residenti nel comune di San Valentino
  2. Abitazioni che saranno destinate ad attività ricettive, identificate catastalmente al foglio 22 All. A .
  3. L’immobile dato in comodato gratuito a parenti di primo grado se non possiedono altri immobili (e se nello stesso risiedono anagraficamente).

ART. 7  ESENZIONI E RIDUZIONE PER TERRENI AGRICOLI.

  1. Sono esenti dall’ imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’ art.15 della legge 27-12.1997, n° 984, in quanto il Comune di San Valentino è ricompreso nell’ elenco di cui alla Circolare n° 9 del 14 giugno 1993  del Ministero delle Finanze.
  2. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, per le aree fabbricabili direttamente condotte da coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale, l'imposta municipale propria può essere corrisposta sulla base del reddito dominicale, se esse sono possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso ín cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
  3. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la funzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.

ART.8 IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

ART. 9 AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI

  1. Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi.
  2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
  3. Il rimborso dovuto al contribuente dal Comune è pari solo ed esclusivamente alla quota parte riscossa dal Comune stesso.
  4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
  1. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

 

Titolo III - STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

ART. 10  VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE

1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.

ART. 11 ATTIVITA’ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI

  1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da successive norme di legge sopravvenienti.
  2. Sulle somme dovute a titolo d'imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate,si applicano gli interessi moratori pari al tasso dell'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 12  RIMBORSI E COMPENSAZIONI

  1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
  2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
  3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.
  4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso, a titolo di imposta municipale propria o altro tributo comunale.

ART. 13  ATTIVITA’ DI RECUPERO

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso, quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00 (come da art.3 comma 10-11 del D.Lgs 20/03/2012 n°96, modificato in Legge 26/04/2012 n°44)

ART. 14 INCENTIVI PER L’ ATTIVITA’ DI CONTROLLO

1. La Giunta Municipale con proprio atto può destinare una quota delle somme, effettivamente accertate a titolo definitivo ed incassate, al fine d'incentivare le attività di controllo da parte del personale dell'Ufficio Tributi. Tale quota non potrà essere superiore al 10 percento del totale delle somme incassate derivanti dall'attività di accertamento e controllo.

2.La facoltà prevista dal comma 1 potrà comunque essere esercitata in ottemperanza delle norme di legge in materia.

ART. 15 VERSAMENTI MINIMI

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.

ART. 16 DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI

1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.


ART. 17 PAGAMENTO E DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

  1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente,' la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 12.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
  2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
  3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento riportato negli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
  1. In caso di mancato pagamento di una rata:

a)     il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b)     l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

  1. Infine è stabilito che siano considerati regolari i versamenti effettuati da un contitolare  anche per conto degli altri purchè l’imposta sia stata assolta totalmente e sia stata data comunicazione all’ufficio competente.

 

ART. 18 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

 

Titolo IV - DISPOSIZIONE FINALI

ART. 19 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012.

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