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Regolamento IMU - Pagina 3

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Regolamento IMU
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ART. 17 PAGAMENTO E DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

  1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente,' la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 12.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
  2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.
  3. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento riportato negli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, alla richiesta di rateizzazione dovranno essere allegati, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
  1. In caso di mancato pagamento di una rata:

a)     il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;

b)     l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

  1. Infine è stabilito che siano considerati regolari i versamenti effettuati da un contitolare  anche per conto degli altri purchè l’imposta sia stata assolta totalmente e sia stata data comunicazione all’ufficio competente.

 

ART. 18 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973.

 

Titolo IV - DISPOSIZIONE FINALI

ART. 19 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1°gennaio 2012.

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