Regolamento IMU - Pagina 2
Venerdì 23 Novembre 2012 08:22
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ART. 5- DETERMINAZIONE DEI VALORI DI MERCATO DELLE AREE FABBRICABILI
1. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, agevolando l’individuazione della base imponibile delle aree edificabili, la Giunta Comunale può stabilire annualmente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili.
2. La determinazione dei valori deve avvenire sulla base dei seguenti criteri:
a) individuazione di zone del territorio comunale che, tenendo conto degli elementi morfologici e territoriali, delle caratteristiche socio-economiche ed edilizie nonché delle disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, possano considerarsi omogenee;
b) rilevazione dei prezzi medi di mercato che tengano conto dei valori espressi dall’Osservatorio Immobiliare, dalle agenzie immobiliari e degli atti di trasferimento della proprietà più significativi, con particolare riferimento agli atti stipulati dal Comune;
c) determinazione di valori medi che tengano conto dell’indice di edificabilità e della destinazione d’uso consentita, nonché delle principali cause di decremento e/o incremento che incidono sulla valorizzazione delle aree.
2. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere aggiornati periodicamente con apposita deliberazione da adottare entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento. In assenza di modifiche si intendono confermati i valori stabiliti per l’anno precedente.
3. Resta inteso che i valori approvati ai sensi del presente articolo assolvono allo sola funzione di orientare il contribuente nella determinazione della base imponibile, facilitando il versamento dell’imposta, e non costituiscono in alcun modo una limitazione del potere di accertamento del comune.
ART. 6 RIDUZIONE
E’ prevista la riduzione per le seguenti tipologie:
- Abitazioni locate a persone residenti nel comune di San Valentino
- Abitazioni che saranno destinate ad attività ricettive, identificate catastalmente al foglio 22 All. A .
- L’immobile dato in comodato gratuito a parenti di primo grado se non possiedono altri immobili (e se nello stesso risiedono anagraficamente).
ART. 7 ESENZIONI E RIDUZIONE PER TERRENI AGRICOLI.
- Sono esenti dall’ imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’ art.15 della legge 27-12.1997, n° 984, in quanto il Comune di San Valentino è ricompreso nell’ elenco di cui alla Circolare n° 9 del 14 giugno 1993 del Ministero delle Finanze.
- Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, per le aree fabbricabili direttamente condotte da coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale, l'imposta municipale propria può essere corrisposta sulla base del reddito dominicale, se esse sono possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso ín cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa.
- Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la funzione giuridica opera esclusivamente nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1, mentre per gli altri l'imposta municipale propria dovrà essere versata tenendo conto del valore venale dell'area fabbricabile, rapportata alla propria quota di possesso.
ART.8 IMMOBILI UTILIZZATI DAGLI ENTI NON COMMERCIALI
1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
ART. 9 AREE FABBRICABILI DIVENUTE INEDIFICABILI
- Su richiesta dell'interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell'imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi.
- Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni: non vi sia stata, o non vi sia in atto, un'utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate; non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
- Il rimborso dovuto al contribuente dal Comune è pari solo ed esclusivamente alla quota parte riscossa dal Comune stesso.
- Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.
- La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile, ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Titolo III - STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO
ART. 10 VERSAMENTI EFFETTUATI DA UN CONTITOLARE
1. I versamenti dell'imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri.
ART. 11 ATTIVITA’ DI CONTROLLO ED INTERESSI MORATORI
- L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da successive norme di legge sopravvenienti.
- Sulle somme dovute a titolo d'imposta municipale propria a seguito di violazioni contestate,si applicano gli interessi moratori pari al tasso dell'interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
ART. 12 RIMBORSI E COMPENSAZIONI
- Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 8, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
- Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centoottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
- Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori al versamento minimo disciplinato dal successivo articolo 12.
- Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso, a titolo di imposta municipale propria o altro tributo comunale.
ART. 13 ATTIVITA’ DI RECUPERO
1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso, quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 30,00 (come da art.3 comma 10-11 del D.Lgs 20/03/2012 n°96, modificato in Legge 26/04/2012 n°44)
ART. 14 INCENTIVI PER L’ ATTIVITA’ DI CONTROLLO
1. La Giunta Municipale con proprio atto può destinare una quota delle somme, effettivamente accertate a titolo definitivo ed incassate, al fine d'incentivare le attività di controllo da parte del personale dell'Ufficio Tributi. Tale quota non potrà essere superiore al 10 percento del totale delle somme incassate derivanti dall'attività di accertamento e controllo.
2.La facoltà prevista dal comma 1 potrà comunque essere esercitata in ottemperanza delle norme di legge in materia.
ART. 15 VERSAMENTI MINIMI
1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
ART. 16 DIFFERIMENTO DEI VERSAMENTI
1. Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo d'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o un erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
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